|
ALLA ROTA ROMANA
(21 GENNAIO 2012) |
Radio
Vaticana, 21 gennaio 2012
Il
vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Così
Benedetto XVI alla Rota Romana
◊
“Il vero diritto è inseparabile dalla giustizia”. Così
Benedetto XVI, nella Sala Clementina in Vaticano, nel
discorso per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario del
Tribunale della Rota Romana. Il Papa si è soffermato su
quello che ha definito un “aspetto primario del
ministero giudiziale”, ovvero “l’interpretazione
della legge canonica”. Ricordata anche la recente
innovazione del trasferimento ad “un Ufficio presso il
Tribunale Apostolico delle competenze circa i procedimenti
di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause
di nullità della sacra Ordinazione”. Massimiliano
Menichetti.
Ascolta
il servizio trasmesso da Radio Vaticana
Il diritto canonico - ha spiegato il Papa - trova nelle
verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso. E
l’interpretazione “è strettamente legata alla
concezione stessa della legge della Chiesa”. Da qui la
necessità di evitare il rischio di identificare “il
diritto canonico con il sistema delle leggi”, ovvero i
testi, i Codici cadendo così nel cosiddetto
“legalismo”. Questa riduzione porterebbe
“all’oblio”, a non considerare il “diritto
naturale e il diritto divino positivo” (ovvero
l’insieme dei principi che dipendono direttamente dalla
Creazione e quello istituito da Dio mediante la
Rivelazione), come il rapporto “vitale di ogni diritto
con la comunione e la missione della Chiesa”. Il Papa
prima di sottolineare “che non può esistere giustizia
senza verità” ha tracciato anche il limite “delle vie
interpretative” care "ad esempio" alla
tradizione orientale:
“La misericordia, l'equità, l'oikonomia così
cara, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale
operazione interpretativa. Conviene notare subito che
questa impostazione non supera il positivismo che
denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui
l'opera interpretativa umana assurge a protagonista nello
stabilire ciò che è giuridico”.
E’ “arbitrarietà” in questo caso - ha spiegato -
il rischio che si incontra perché “manca il senso di un
diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balìa
di considerazioni che pretendono di essere teologiche o
pastorali”.
"In tal modo l'ermeneutica legale viene
svuotata: in fondo non interessa comprendere la
disposizione della legge, dal momento che essa può essere
dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche
opposta alla sua lettera. Certamente vi è in questo caso
un riferimento ai fenomeni vitali, di cui però non si
coglie l'intrinseca dimensione giuridica".
“Esiste un'altra via – ha ribadito - in cui la
comprensione adeguata della legge canonica apre la strada
a un lavoro interpretativo che s'inserisce nella ricerca
della verità sul diritto e sulla giustizia nella
Chiesa”:
"Il vero diritto è inseparabile dalla
giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge
canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in
un sistema normativo meramente umano, ma deve essere
collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una
legge superiore. In quest'ottica la legge positiva umana
perde il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché
il diritto non si identifica più semplicemente con essa;
in ciò, tuttavia, la legge umana viene valorizzata in
quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa
dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa
introduce come legittima determinazione di diritto
umano".
“Cercare e servire”, le parole usate dal Papa,
nell’orizzonte della verità giuridica che si incarna
anche nell'ermeneutica:
"L'interpretazione della legge canonica deve
avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera
circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo
stesso humus della legge canonica e delle realtà da essa
regolate".
La maturità cristiana – ha proseguito - conduce ad
amare sempre più la legge e a volerla comprendere ed
applicare con fedeltà:
"Questi atteggiamenti di fondo si applicano a
tutte le categorie di interpretazione: dalla ricerca
scientifica sul diritto canonico, al lavoro degli
operatori giuridici in sede giudiziaria o amministrativa,
fino alla ricerca quotidiana delle soluzioni giuste nella
vita dei fedeli e delle comunità. Occorre spirito di
docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare
con onestà e dedizione la tradizione giuridica della
Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le
disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le
leggi pontificie nonché il magistero su questioni
canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che
insegna sul diritto".
Riflessioni – ha spiegato – che acquistano una
peculiare rilevanza nell'ambito delle leggi riguardanti
l’atto costitutivo del matrimonio, la sua consumazione e
la ricezione dell’Ordine sacro, e di quelle attinenti ai
rispettivi processi:
"Qui la sintonia con il vero senso della legge
della Chiesa diventa una questione di ampia e profonda
incidenza pratica nella vita delle persone e delle comunità
e richiede una speciale attenzione".
Quindi l’esortazione del Papa “all’unità
ermeneutica” che “non mortifica in alcun modo le
funzioni dei tribunali locali, chiamati a confrontarsi per
primi con le complesse situazioni reali che si danno in
ogni contesto culturale”. “Ciascuno di essi infatti
– ha concluso - è tenuto a procedere con un senso di
vera riverenza nei riguardi della verità sul diritto,
cercando di praticare esemplarmente, nell’applicazione
degli istituti giudiziali e amministrativi, la comunione
nella disciplina, quale aspetto essenziale dell'unità
della Chiesa”.
Questa mattina il cardinale segretario di Stato
Tarcisio Bertone, celebrando la Santa Messa nella Cappella
Paolina per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario del
Tribunale della Rota Romana, ha ribadito che “il giudice
ecclesiastico, come pure gli operatori della giustizia
della Chiesa, non devono stancarsi di invocare lo Spirito
Santo, affinché doni a ciascuno la passione della verità,
che non è mai accusa contro qualcuno, ma è invece
favorire la verità per amore della verità, dopo aver
compiuto la fatica di cercarla”.
DISCORSO
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Sala
Clementina
Sabato, 21 gennaio 2012
Cari
Componenti del Tribunale della Rota Romana!
E’ per
me motivo di gioia ricevervi oggi nell’annuale incontro,
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Rivolgo il mio saluto al Collegio dei Prelati Uditori, ad
iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che
ringrazio per le sue parole. Un cordiale saluto anche agli
Officiali, agli Avvocati, agli altri collaboratori, e a
tutti i presenti. In questa circostanza rinnovo la mia
stima per il delicato e prezioso ministero che svolgete
nella Chiesa e che richiede un sempre rinnovato impegno
per l’incidenza che esso ha per la salus animarum
del Popolo di Dio.
Nell’appuntamento
di quest’anno, vorrei partire da uno degli importanti
eventi ecclesiali, che vivremo tra qualche mese; mi
riferisco all’Anno della fede, che, sulle orme
del mio venerato Predecessore, il Servo di Dio Paolo
VI, ho voluto indire nel cinquantesimo anniversario
dell’apertura
del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quel grande
Pontefice – come ho scritto nella Lettera apostolica di
indizione – stabilì per la prima volta un tale periodo
di riflessione «ben cosciente delle gravi difficoltà del
tempo, soprattutto riguardo alla professione della vera
fede e alla sua retta interpretazione».[1]
Riallacciandomi
a una simile esigenza, passando all’ambito che più
direttamente interessa il vostro servizio alla Chiesa,
oggi vorrei soffermarmi su di un aspetto primario del
ministero giudiziale, ovvero l’interpretazione della
legge canonica in ordine alla sua applicazione.[2]
Il nesso con il tema appena accennato – la retta
interpretazione della fede – non si riduce certo a una
mera assonanza semantica, considerato che il diritto
canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e
il suo stesso senso, e che la lex agendi non può
che rispecchiare la lex credendi. La questione
dell'interpretazione della legge canonica, peraltro,
costituisce un argomento assai vasto e complesso, dinanzi
al quale mi limiterò ad alcune osservazioni.
Anzitutto
l'ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata
alla concezione stessa della legge della Chiesa.
Qualora
si tendesse a identificare il diritto canonico con il
sistema delle leggi canoniche, la conoscenza di ciò che
è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel
comprendere ciò che stabiliscono i testi legali. A prima
vista questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente
la legge umana. Ma risulta evidente l'impoverimento che
questa concezione comporterebbe: con l'oblio pratico del
diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure
del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la
missione della Chiesa, il lavoro dell'interprete viene
privato del contatto vitale con la realtà ecclesiale.
Negli
ultimi tempi alcune correnti di pensiero hanno messo in
guardia contro l'eccessivo attaccamento alle leggi della
Chiesa, a cominciare dai Codici, giudicandolo, per
l'appunto, una manifestazione di legalismo. Di
conseguenza, sono state proposte delle vie ermeneutiche
che consentono un approccio più consono con le basi
teologiche e gli intenti anche pastorali della norma
canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la
singola situazione diventerebbe fattore decisivo per
accertare l'autentico significato del precetto legale nel
caso concreto. La misericordia, l'equità, l'oikonomia
così cara alla tradizione orientale, sono alcuni dei
concetti a cui si ricorre in tale operazione
interpretativa. Conviene notare subito che questa
impostazione non supera il positivismo che denuncia,
limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera
interpretativa umana assurge a protagonista nello
stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un
diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balìa
di considerazioni che pretendono di essere teologiche o
pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio
dell'arbitrarietà. In tal modo l'ermeneutica legale viene
svuotata: in fondo non interessa comprendere la
disposizione della legge, dal momento che essa può essere
dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche
opposta alla sua lettera. Certamente vi è in questo caso
un riferimento ai fenomeni vitali, di cui però non si
coglie l'intrinseca dimensione giuridica.
Esiste
un'altra via, in cui la comprensione adeguata della legge
canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che
s'inserisce nella ricerca della verità sul diritto e
sulla giustizia nella Chiesa. Come ho voluto far presente
al Parlamento Federale del mio Paese, nel Reichstag
di Berlino,[3]
il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il
principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel
senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema
normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un
ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge
superiore. In quest'ottica la legge positiva umana perde
il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché il
diritto non si identifica più semplicemente con essa; in
ciò, tuttavia, la legge umana viene valorizzata in quanto
espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa
dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa
introduce come legittima determinazione di diritto umano.
In tal
modo, si rende possibile un'ermeneutica legale che sia
autenticamente giuridica, nel senso che, mettendosi in
sintonia con il significato proprio della legge, si può
porre la domanda cruciale su quel che è giusto in ciascun
caso. Conviene osservare, a questo proposito, che per
cogliere il significato proprio della legge occorre sempre
guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non
solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del
diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente
delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate
anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene
sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo,
con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere
razionale e veramente giuridica.
In tale
prospettiva realistica, lo sforzo interpretativo, talvolta
arduo, acquista un senso e un obiettivo. L'uso dei mezzi
interpretativi previsti dal Codice
di Diritto Canonico nel canone 17, a cominciare dal «significato
proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto»,
non è più un mero esercizio logico. Si tratta di un
compito che è vivificato da un autentico contatto con la
realtà complessiva della Chiesa, che consente di
penetrare nel vero senso della lettera della legge. Accade
allora qualcosa di simile a quanto ho detto a proposito
del processo interiore di Sant'Agostino nell'ermeneutica
biblica: «il trascendimento della lettera ha reso
credibile la lettera stessa».[4]
Si conferma così che anche nell'ermeneutica della legge
l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica da
amare, da cercare e da servire.
Ne segue
che l'interpretazione della legge canonica deve avvenire
nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza
esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso humus
della legge canonica e delle realtà da essa regolate. Il sentire
cum Ecclesia ha senso anche nella disciplina, a motivo
dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e
operanti nelle norme legali della Chiesa. In questo modo,
va applicata anche alla legge canonica quell'ermeneutica
del rinnovamento nella continuità di cui ho parlato in
riferimento al Concilio
Vaticano II,[5]
così strettamente legato all'attuale legislazione
canonica. La maturità cristiana conduce ad amare sempre
più la legge e a volerla comprendere ed applicare con
fedeltà.
Questi
atteggiamenti di fondo si applicano a tutte le categorie
di interpretazione: dalla ricerca scientifica sul diritto
canonico, al lavoro degli operatori giuridici in sede
giudiziaria o amministrativa, fino alla ricerca quotidiana
delle soluzioni giuste nella vita dei fedeli e delle
comunità. Occorre spirito di docilità per accogliere le
leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la
tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare
con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai
Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il
magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé
vincolante in ciò che insegna sul diritto.[6]
Solo in questo modo si potranno discernere i casi in cui
le circostanze concrete esigono una soluzione equitativa
per raggiungere la giustizia che la norma generale umana
non ha potuto prevedere, e si sarà in grado di
manifestare in spirito di comunione ciò che può servire
a migliorare l'assetto legislativo.
Queste
riflessioni acquistano una peculiare rilevanza nell'ambito
delle leggi riguardanti l’atto costitutivo del
matrimonio e la sua consumazione e la ricezione
dell’Ordine sacro, e di quelle attinenti ai rispettivi
processi. Qui la sintonia con il vero senso della legge
della Chiesa diventa una questione di ampia e profonda
incidenza pratica nella vita delle persone e delle comunità
e richiede una speciale attenzione. In particolare, vanno
anche applicati tutti i mezzi giuridicamente vincolanti
che tendono ad assicurare quell'unità
nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi che
è richiesta dalla giustizia: il magistero pontificio
specificamente concernente questo campo, contenuto
soprattutto nelle Allocuzioni alla Rota Romana; la
giurisprudenza della Rota Romana, sulla cui rilevanza ho
già avuto modo di parlarvi;[7]
le norme e le dichiarazioni emanate da altri Dicasteri
della Curia
Romana. Tale unità ermeneutica in ciò che è
essenziale non mortifica in alcun modo le funzioni dei
tribunali locali, chiamati a confrontarsi per primi con le
complesse situazioni reali che si danno in ogni contesto
culturale. Ciascuno di essi, infatti, è tenuto a
procedere con un senso di vera riverenza nei riguardi
della verità sul diritto, cercando di praticare
esemplarmente, nell’applicazione degli istituti
giudiziali e amministrativi, la comunione nella
disciplina, quale aspetto essenziale dell'unità della
Chiesa.
Avviandomi
alla conclusione di questo momento di incontro e di
riflessione, vorrei ricordare la recente innovazione - a
cui ha fatto riferimento Mons. Stankiewicz - in forza
della quale sono state trasferite ad un Ufficio presso
codesto Tribunale
Apostolico le competenze circa i procedimenti di
dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di
nullità della sacra Ordinazione.[8]
Sono certo che vi sarà una generosa risposta a questo
nuovo impegno ecclesiale.
Nell’incoraggiare
la vostra preziosa opera, che richiede un fedele,
quotidiano e impegnato lavoro, vi affido
all’intercessione della Beata Vergine Maria, Speculum
iustitiae, e volentieri vi imparto la Benedizione
Apostolica.
[1]
Motu pr. Porta
fidei, 11 ottobre 2011, 5: L’Osservatore
Romano, 17-18 ottobre 2011, p. 4.
[2]
Cfr can. 16, § 3 CIC; can. 1498, § 3 CCEO.
[3]
Cfr Discorso
al Parlamento Federale della Repubblica Federale di
Germania, 22 settembre 2011: L’Osservatore
Romano, 24 settembre 2011, pp. 6-7.
[4]
Cfr Esort. ap. postsininodale Verbum
Domini, 30 settembre 2010, 38: AAS 102
(2010), p. 718, n. 38.
[5]
Cfr Discorso
alla Curia Romana, 22 dicembre 2005: AAS 98
(2006), pp. 40-53.
[6]
Cfr Giovanni Paolo II, Allocuzione
alla Rota Romana, 29 gennaio 2005, 6: AAS
97 (2005), pp. 165-166.
[7]
Cfr Allocuzione
alla Rota Romana, 26 gennaio 2008: AAS 100
(2008), pp. 84-88.
[8]
Cfr Motu pr. Quaerit
semper, 30 agosto 2011: L’Osservatore Romano,
28 settembre 2011, p. 7.
©
Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana
|
|