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ALLA
ROTA ROMANA (29 GENNAIO 2010) |
Radio
Vaticana, 29 gennaio 2010
Benedetto
XVI alla Rota Romana: non separare carità e giustizia nei
processi di nullità matrimoniale
◊
Sentenziare l’annullamento
di un matrimonio senza rispettare l’oggettività del
Sacramento, ma solo per la soddisfazione soggettiva dei
richiedenti che si trovano in una posizione di irregolarità,
vuol dire strumentalizzare la verità e la giustizia e
manifestare un malriposto senso di carità. Con chiarezza
Benedetto XVI si è rivolto questa mattina in udienza ai
membri del Tribunale della Rota Romana, ricevuti per
l’inizio dell’Anno giudiziario. Sollecitudine e
tempestività, ha affermato il Papa, non devono mai essere
intese a scapito dell’“indissolubilità” del vincolo
matrimoniale. Il servizio di Alessandro De Carolis:
Il Papa pone alla fine del suo discorso il puntello
attorno al quale ruotano e si reggono le altre
considerazioni, esposte con puntualità e fermezza
appropriate al pubblico che lo ascolta nella Sala
Clementina, in Vaticano. Il matrimonio, afferma, “gode
del favore del diritto”:
“Pertanto, in caso di dubbio, esso si deve
intendere valido fino a che non sia stato provato il
contrario. Altrimenti, si corre il grave rischio di
rimanere senza un punto di riferimento oggettivo per le
pronunce circa la nullità, trasformando ogni difficoltà
coniugale in un sintomo di mancata attuazione di un'unione
il cui nucleo essenziale di giustizia – il vincolo
indissolubile – viene di fatto negato”.
Sul rapporto fra giustizia, carità e verità Benedetto
XVI aveva impostato la propria riflessione, chiamando in
causa alcune delle affermazioni più pertinenti contenute
nella Caritas in veritate. “Occorre prendere atto – ha
osservato – della diffusa e radicata tendenza, anche se
non sempre manifesta, che porta a contrapporre la
giustizia alla carità, quasi che una escluda
l’altra”:
“In questa linea, riferendosi più specificamente
alla vita della Chiesa, alcuni ritengono che la carità
pastorale potrebbe giustificare ogni passo verso la
dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale per
venire incontro alle persone che si trovano in situazione
matrimoniale irregolare. La stessa verità, pur invocata a
parole, tenderebbe così ad essere vista in un'ottica
strumentale, che l’adatterebbe di volta in volta alle
diverse esigenze che si presentano”.
Alla base di questo errato modo di procedere, ha
stigmatizzato il Pontefice, c’è quella mentalità –
presente, ha rilevato, anche all’interno della Chiesa
– che a volte sottovaluta il Diritto Canonico “come se
esso – ha notato – fosse un mero strumento tecnico al
servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non
fondato sulla verità”. Viceversa, solo se la giustizia
e la verità sul matrimonio cristiano sono correttamente
intese, è possibile comprendere quale posto abbia la
carità nel giudizio. L’azione di chi amministra la
giustizia, ha ribadito il Papa, “non può prescindere
dalla carità”, a partire da quella “dovuta
tempestività” alla quale esorta, e il Pontefice lo ha
richiamato, l’art. 72 dell’Istruzione Dignitas
Connubii, secondo cui, fatta “salva la giustizia”,
tutte le cause devono protrarsi “non più di un anno nel
tribunale di prima istanza”, e “non più di sei
mesi” in quello di seconda istanza:
“In pari tempo, è importante adoperarsi
fattivamente ogni qualvolta si intraveda una speranza di
buon esito, per indurre i coniugi a convalidare
eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza
coniugale. Non va, inoltre, tralasciato lo sforzo di
instaurare tra le parti un clima di disponibilità umana e
cristiana, fondata sulla ricerca della verità”.
Quindi, Benedetto XVI si è soffermato su un altro
possibile errore, indotto da quelli che ha definito
“richiami pseudopastorali”, che dietro richiesta dei
contraenti premono “per giungere ad ogni costo alla
dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra
l’altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti
della Penitenza e dell’Eucaristia”:
“Il bene altissimo della riammissione alla
Comunione eucaristica dopo la riconciliazione
sacramentale, esige invece di considerare l'autentico bene
delle persone, inscindibile dalla verità della loro
situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave
mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque
la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il
pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la
verità della propria condizione personale”.
Vorrei sottolineare, ha concluso il Papa, come “sia
la giustizia, sia la carità postulino l'amore alla verità
e comportino essenzialmente la ricerca del vero”:
“Senza verità la carità scivola nel
sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da
riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore
in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni
e delle opinioni contingenti dei soggetti, una parola
abusata e distorta, fino a significare il contrario”.
DISCORSO
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Sala Clementina
Giovedì, 29 gennaio 2010
Cari
Componenti del Tribunale della Rota Romana!
Sono
lieto di incontrarvi ancora una volta per
l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Saluto
cordialmente il Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare
dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le
parole che mi ha rivolto a nome dei presenti. Estendo il
mio saluto ai Promotori di Giustizia, ai Difensori del
Vincolo, agli altri Officiali, agli Avvocati e a tutti i
Collaboratori di codesto Tribunale Apostolico, come pure
ai Membri dello Studio Rotale. Colgo volentieri
l’occasione per rinnovarvi l’espressione della mia
profonda stima e della mia sincera gratitudine per il
vostro ministero ecclesiale, ribadendo, allo stesso tempo,
la necessità della vostra attività giudiziaria. Il
prezioso lavoro che i Prelati Uditori sono chiamati a
svolgere con diligenza, a nome e per mandato di questa
Sede Apostolica, è sostenuto dalle autorevoli e
consolidate tradizioni di codesto Tribunale, al cui
rispetto ciascuno di voi deve sentirsi personalmente
impegnato.
Oggi
desidero soffermarmi sul nucleo essenziale del vostro
ministero, cercando di approfondirne i rapporti con la
giustizia, la carità e la verità. Farò riferimento
soprattutto ad alcune considerazioni esposte
nell’Enciclica Caritas
in veritate, le quali, pur essendo considerate nel
contesto della dottrina sociale della Chiesa, possono
illuminare anche altri ambiti ecclesiali. Occorre prendere
atto della diffusa e radicata tendenza, anche se non
sempre manifesta, che porta a contrapporre la giustizia
alla carità, quasi che una escluda l’altra. In questa
linea, riferendosi più specificamente alla vita della
Chiesa, alcuni ritengono che la carità pastorale potrebbe
giustificare ogni passo verso la dichiarazione della
nullità del vincolo matrimoniale per venire incontro alle
persone che si trovano in situazione matrimoniale
irregolare. La stessa verità, pur invocata a parole,
tenderebbe così ad essere vista in un'ottica strumentale,
che l’adatterebbe di volta in volta alle diverse
esigenze che si presentano.
Partendo
dall’espressione “amministrazione della giustizia”,
vorrei ricordare innanzitutto che il vostro ministero è
essenzialmente opera di giustizia: una virtù - “che
consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e
al prossimo ciò che è loro dovuto” (CCC, n.
1807) - della quale è quanto mai importante riscoprire il
valore umano e cristiano, anche all'interno della Chiesa.
Il Diritto Canonico, a volte, è sottovalutato, come se
esso fosse un mero strumento tecnico al servizio di
qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla
verità. Occorre invece che tale Diritto venga sempre
considerato nel suo rapporto essenziale con la giustizia,
nella consapevolezza che nella Chiesa l’attività
giuridica ha come fine la salvezza delle anime e
“costituisce una peculiare partecipazione alla missione
di Cristo Pastore… nell’attualizzare l’ordine voluto
dallo stesso Cristo” (Giovanni Paolo II, Allocuzione
alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS 82
[1990], p. 874, n.4). In questa prospettiva è da tenere
presente, qualunque sia la situazione, che il processo e
la sentenza sono legati in modo fondamentale alla
giustizia e si pongono al suo servizio. Il processo e la
sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia
per l’intera compagine ecclesiale e ciò acquista un
valore del tutto singolare quando si tratta di
pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale
riguarda direttamente il bene umano e soprannaturale dei
coniugi, nonché il bene pubblico della Chiesa. Oltre a
questa dimensione che potremmo definire “oggettiva”
della giustizia, ne esiste un’altra, inseparabile da
essa, che riguarda gli “operatori del diritto”,
coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei
sottolineare come essi devono essere caratterizzati da un
alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in
particolare della prudenza e della giustizia, ma anche
della fortezza. Quest’ultima diventa più rilevante
quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire,
in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle
aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti
dell'ambiente sociale. In tale contesto, il giudice che
desidera essere giusto e vuole adeguarsi al paradigma
classico della "giustizia vivente" (cfr
Aristotele, Etica nicomachea, V, 1132a), sperimenta
la grave responsabilità davanti a Dio e agli uomini della
sua funzione, che include altresì la dovuta tempestività
in ogni fase del processo: «quam primum, salva
iustitia» (Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi, Instr. Dignitas
connubii, art. 72). Tutti coloro che operano nel
campo del Diritto, ognuno secondo la propria funzione,
devono essere guidati dalla giustizia. Penso in
particolare agli avvocati, i quali devono non soltanto
porre ogni attenzione al rispetto della verità delle
prove, ma anche evitare con cura di assumere, come legali
di fiducia, il patrocinio di cause che, secondo la loro
coscienza, non siano oggettivamente sostenibili.
L’azione,
poi, di chi amministra la giustizia non può prescindere
dalla carità. L'amore verso Dio e verso il prossimo deve
informare ogni attività, anche quella apparentemente più
tecnica e burocratica. Lo sguardo e la misura della carità
aiuterà a non dimenticare che si è sempre davanti a
persone segnate da problemi e da sofferenze. Anche
nell’ambito specifico del servizio di operatori della
giustizia vale il principio secondo cui “la carità
eccede la giustizia” (Enc. Caritas
in veritate, n. 6). Di conseguenza, l'approccio
alle persone, pur avendo una sua specifica modalità
legata al processo, deve calarsi nel caso concreto per
facilitare alle parti, mediante la delicatezza e la
sollecitudine, il contatto con il competente tribunale. In
pari tempo, è importante adoperarsi fattivamente ogni
qualvolta si intraveda una speranza di buon esito, per
indurre i coniugi a convalidare eventualmente il
matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale (cfr CIC,
can. 1676). Non va, inoltre, tralasciato lo sforzo di
instaurare tra le parti un clima di disponibilità umana e
cristiana, fondata sulla ricerca della verità (cfr Instr.
Dignitas
connubii,art. 65 §§ 2-3).
Tuttavia
occorre ribadire che ogni opera di autentica carità
comprende il riferimento indispensabile alla giustizia,
tanto più nel nostro caso. “L'amore – «caritas» –
è una forza straordinaria, che spinge le persone a
impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della
giustizia e della pace” (Enc. Caritas
in veritate, n. 1). “Chi ama con carità gli
altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la
giustizia non è estranea alla carità, non solo non è
una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia
è «inseparabile dalla carità», intrinseca ad essa” (Ibid.,
n. 6). La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto
una contraffazione, perché la stessa carità richiede
quella oggettività tipica della giustizia, che non va
confusa con disumana freddezza. A tale riguardo, come ebbe
ad affermare il mio Predecessore, il venerabile Giovanni
Paolo II, nell’allocuzione
dedicata ai rapporti tra pastorale e diritto: “Il
giudice […] deve sempre guardarsi dal rischio di una
malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo,
solo apparentemente pastorale” (18 gennaio 1990, in AAS,
82 [1990], p. 875, n. 5).
Occorre
rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le
questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò
che conta è soddisfare le richieste soggettive per
giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al
fine di poter superare, tra l’altro, gli ostacoli alla
ricezione dei sacramenti della Penitenza e
dell’Eucaristia. Il bene altissimo della riammissione
alla Comunione eucaristica dopo la riconciliazione
sacramentale, esige invece di considerare l'autentico bene
delle persone, inscindibile dalla verità della loro
situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave
mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque
la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il
pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la
verità della propria condizione personale.
Circa la
verità, nelle allocuzioni rivolte a codesto Tribunale
Apostolico, nel 2006
e nel 2007,
ho ribadito la possibilità di raggiungere la verità
sull'essenza del matrimonio e sulla realtà di ogni
situazione personale che viene sottoposta al giudizio del
tribunale (28 gennaio 2006, in AAS 98 [2006], pp.
135-138; e 27 gennaio 2007, in AAS 99 [2007], pp.
86-91; come pure sulla verità nei processi matrimoniali
(cfr Instr. Dignitas
connubii, artt. 65 §§ 1-2, 95 § 1, 167, 177,
178). Vorrei oggi sottolineare come sia la giustizia, sia
la carità, postulino l'amore alla verità e comportino
essenzialmente la ricerca del vero. In particolare, la
carità rende il riferimento alla verità ancora più
esigente. “Difendere la verità, proporla con umiltà e
convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme
esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, «si
compiace della verità» (1 Cor 13, 6)” (Enc. Caritas
in veritate, n. 1). “Solo nella verità la
carità risplende e può essere autenticamente vissuta
[…]. Senza verità la carità scivola nel
sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da
riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore
in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni
e delle opinioni contingenti dei soggetti, una parola
abusata e distorta, fino a significare il contrario” (Ibid.,
n. 3).
Bisogna
tener presente che un simile svuotamento può verificarsi
non solo nell'attività pratica del giudicare, ma anche
nelle impostazioni teoriche, che tanto influiscono poi sui
giudizi concreti. Il problema si pone quando viene più o
meno oscurata la stessa essenza del matrimonio, radicata
nella natura dell'uomo e della donna, che consente di
esprimere giudizi oggettivi sul singolo matrimonio. In
questo senso, la considerazione esistenziale,
personalistica e relazionale dell'unione coniugale non può
mai essere fatta a scapito dell’indissolubilità,
essenziale proprietà che nel matrimonio cristiano
consegue, con l’unità, una peculiare stabilità in
ragione del sacramento (cfr CIC, can. 1056). Non
va, altresì, dimenticato che il matrimonio gode del
favore del diritto. Pertanto, in caso di dubbio, esso si
deve intendere valido fino a che non sia stato provato il
contrario (cfr CIC, can. 1060). Altrimenti, si
corre il grave rischio di rimanere senza un punto di
riferimento oggettivo per le pronunce circa la nullità,
trasformando ogni difficoltà coniugale in un sintomo di
mancata attuazione di un'unione il cui nucleo essenziale
di giustizia – il vincolo indissolubile – viene di
fatto negato.
Illustri
Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati, vi affido queste
riflessioni, ben conoscendo lo spirito di fedeltà che vi
anima e l’impegno che profondete nel dare attuazione
piena alle norme della Chiesa, nella ricerca del vero bene
del Popolo di Dio. A conforto della vostra preziosa
attività, su ciascuno di voi e sul vostro quotidiano
lavoro invoco la materna protezione di Maria Santissima Speculum
iustitiae e imparto con affetto la Benedizione
Apostolica.
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