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DISCORSO
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
Sala
Clementina
Giovedì, 29 gennaio 2009
Illustri
Giudici, Officiali e Collaboratori
del Tribunale della Rota Romana!
La
solenne inaugurazione dell’attività
giudiziaria del vostro Tribunale mi offre
anche quest’anno la gioia di riceverne i
degni componenti: Monsignor Decano, che
ringrazio per il nobile indirizzo di
saluto, il Collegio dei Prelati Uditori,
gli Officiali del Tribunale e gli Avvocati
dello Studio Rotale. A voi tutti rivolgo
il mio saluto cordiale, insieme con
l’espressione del mio apprezzamento per
gli importanti compiti a cui attendete
quali fedeli collaboratori del Papa e
della Santa Sede.
Voi
vi aspettate dal Papa, all’inizio del
vostro anno di lavoro, una parola che vi
sia luce e orientamento nel disimpegno
delle vostre delicate mansioni. Molteplici
potrebbero essere gli argomenti su cui
intrattenerci in questa circostanza, ma a
vent’anni di distanza dalle allocuzioni
di Giovanni Paolo II sull’incapacità
psichica nelle cause di nullità
matrimoniale, del 5
febbraio 1987 (AAS 79 [1987],
pp. 1453-1459) e del 25
gennaio 1988 (AAS 80 [1988],
pp. 1178-1185), sembra opportuno chiedersi
in quale misura questi interventi abbiano
avuto una recezione adeguata nei tribunali
ecclesiastici. Non è questo il momento
per tracciare un bilancio, ma è davanti
agli occhi di tutti il dato di fatto di un
problema che continua ad essere di grande
attualità. In alcuni casi si può
purtroppo avvertire ancora viva
l’esigenza di cui parlava il mio
venerato Predecessore: quella di
preservare la comunità ecclesiale «dallo
scandalo di vedere in pratica distrutto il
valore del matrimonio cristiano dal
moltiplicarsi esagerato e quasi automatico
delle dichiarazioni di nullità, in caso
di fallimento del matrimonio, sotto il
pretesto di una qualche immaturità o
debolezza psichica del contraente» (Allocuzione
alla Rota Romana, 5.2.1987, cit.,
n. 9, p. 1458).
Nel
nostro odierno incontro mi preme
richiamare l’attenzione degli operatori
del diritto sull’esigenza di trattare le
cause con la doverosa profondità
richiesta dal ministero di verità e di
carità che è proprio della Rota Romana.
All’esigenza del rigore procedurale,
infatti, le summenzionate allocuzioni, in
base ai principi dell’antropologia
cristiana, forniscono i criteri di fondo
non solo per il vaglio delle perizie
psichiatriche e psicologiche, ma anche per
la stessa definizione giudiziale delle
cause. Al riguardo, è opportuno ricordare
ancora alcune distinzioni che tracciano la
linea di demarcazione innanzitutto tra «una
maturità psichica che sarebbe il punto
d’arrivo dello sviluppo umano», e «la
maturità canonica, che è invece il punto
minimo di partenza per la validità del
matrimonio» (ibid., n. 6, p.
1457); in secondo luogo, tra incapacità e
difficoltà, in quanto «solo
l’incapacità, e non già la difficoltà
a prestare il consenso e a realizzare una
vera comunità di vita e di amore, rende
nullo il matrimonio» (ibid., n. 7,
p. 1457); in terzo luogo, tra la
dimensione canonistica della normalità,
che ispirandosi alla visione integrale
della persona umana, «comprende anche
moderate forme di difficoltà psicologica»,
e la dimensione clinica che esclude dal
concetto di essa ogni limitazione di
maturità e «ogni forma di psicopatologia»
(Allocuzione
alla Rota Romana, 25.1.1988, cit.,
n. 5, p. 1181); infine, tra la «capacità
minima, sufficiente per un valido
consenso» e la capacità idealizzata «di
una piena maturità in ordine ad una vita
coniugale felice» (ibid., n. 9, p.
1183).
Atteso
poi il coinvolgimento delle facoltà
intellettive e volitive nella formazione
del consenso matrimoniale, il Papa
Giovanni Paolo II, nel menzionato intervento
del 5 febbraio 1987, riaffermava il
principio secondo cui una vera incapacità
«è ipotizzabile solo in presenza di una
seria forma di anomalia che, comunque si
voglia definire, deve intaccare
sostanzialmente le capacità di intendere
e/o di volere» (Allocuzione
alla Rota Romana, cit., n. 7, p.
1457). Al riguardo, sembra opportuno
ricordare che la norma codiciale
sull’incapacità psichica nel suo
aspetto applicativo è stata arricchita e
integrata anche dalla recente Istruzione Dignitas
connubii del 25 gennaio 2005.
Essa, infatti, per l’avverarsi di tale
incapacità richiede, già al tempo del
matrimonio, la presenza di una particolare
anomalia psichica (art. 209, § 1) che
perturbi gravemente l’uso di ragione
(art. 209, § 2, n. 1; can.
1095, n. 1), o la facoltà critica ed
elettiva in relazione a gravi decisioni,
particolarmente per quanto attiene alla
libera scelta dello stato di vita (art.
209, § 2, n. 2; can.
1095, n. 2), o che provochi nel
contraente non solo una grave difficoltà,
ma anche l’impossibilità di far fronte
ai compiti inerenti agli obblighi
essenziali del matrimonio (art. 209, § 2,
n. 3; can.
1095, n. 3).
In
quest’occasione, tuttavia, vorrei altresì
riconsiderare il tema dell’incapacità a
contrarre matrimonio, di cui al canone
1095, alla luce del rapporto tra la
persona umana e il matrimonio e ricordare
alcuni principi fondamentali che devono
illuminare gli operatori del diritto.
Occorre anzitutto riscoprire in positivo
la capacità che in principio ogni persona
umana ha di sposarsi in virtù della sua
stessa natura di uomo o di donna. Corriamo
infatti il rischio di cadere in un
pessimismo antropologico che, alla luce
dell’odierna situazione culturale,
considera quasi impossibile sposarsi. A
parte il fatto che tale situazione non è
uniforme nelle varie regioni del mondo,
non si possono confondere con la vera
incapacità consensuale le reali difficoltà
in cui versano molti, specialmente i
giovani, giungendo a ritenere che
l’unione matrimoniale sia normalmente
impensabile e impraticabile. Anzi, la
riaffermazione della innata capacità
umana al matrimonio è proprio il punto di
partenza per aiutare le coppie a scoprire
la realtà naturale del matrimonio e il
rilievo che ha sul piano della salvezza.
Ciò che in definitiva è in gioco è la
stessa verità sul matrimonio e sulla sua
intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto
XVI, Allocuzione
alla Rota Romana, 27.1.2007, AAS
99 [2007], pp. 86-91), presupposto
imprescindibile per poter cogliere e
valutare la capacità richiesta per
sposarsi.
In
questo senso, la capacità deve essere
messa in relazione con ciò che è
essenzialmente il matrimonio, cioè «l’intima
comunione di vita e di amore coniugale,
fondata dal Creatore e strutturata con
leggi proprie» (Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. past. Gaudium
et spes, n. 48), e, in modo
particolare, con gli obblighi essenziali
ad essa inerenti, da assumersi da parte
degli sposi (can.
1095, n. 3). Questa capacità non
viene misurata in relazione ad un
determinato grado di realizzazione
esistenziale o effettiva dell’unione
coniugale mediante l’adempimento degli
obblighi essenziali, ma in relazione
all’efficace volere di ciascuno dei
contraenti, che rende possibile ed
operante tale realizzazione già al
momento del patto nuziale. Il discorso
sulla capacità o incapacità, quindi, ha
senso nella misura in cui riguarda
l’atto stesso di contrarre matrimonio,
poiché il vincolo messo in atto dalla
volontà degli sposi costituisce la realtà
giuridica dell’una caro biblica (Gn
2, 24; Mc 10, 8; Ef 5, 31;
cfr can. 1061, § 1), la cui valida
sussistenza non dipende dal successivo
comportamento dei coniugi lungo la vita
matrimoniale. Diversamente, nell’ottica
riduzionistica che misconosce la verità
sul matrimonio, la realizzazione effettiva
di una vera comunione di vita e di amore,
idealizzata su un piano di benessere
puramente umano, diventa essenzialmente
dipendente soltanto da fattori
accidentali, e non invece dall’esercizio
della libertà umana sorretta dalla
grazia. È vero che questa libertà della
natura umana, «ferita nelle sue proprie
forze naturali» ed «inclinata al peccato»
(Catechismo
della Chiesa Cattolica, n. 405),
è limitata e imperfetta, ma non per
questo è inautentica e insufficiente a
realizzare quell’atto di
autodeterminazione dei contraenti che è
il patto coniugale, che dà vita al
matrimonio e alla famiglia fondata su
esso.
Ovviamente
alcune correnti antropologiche «umanistiche»,
orientate all’autorealizzazione e all’autotrascendenza
egocentrica, idealizzano talmente la
persona umana e il matrimonio che
finiscono per negare la capacità psichica
di tante persone, fondandola su elementi
che non corrispondono alle esigenze
essenziali del vincolo coniugale. Dinanzi
a queste concezioni, i cultori del diritto
ecclesiale non possono non tener conto del
sano realismo a cui faceva riferimento il
mio venerato Predecessore (cfr Giovanni
Paolo II, Allocuzione
alla Rota Romana, 27.1.1997, n. 4,
AAS 89 [1997], p. 488), perché la
capacità fa riferimento al minimo
necessario affinché i nubendi possano
donare il loro essere di persona maschile
e di persona femminile per fondare quel
vincolo al quale è chiamata la stragrande
maggioranza degli esseri umani. Ne segue
che le cause di nullità per incapacità
psichica esigono, in linea di principio,
che il giudice si serva dell’aiuto dei
periti per accertare l’esistenza di una
vera incapacità (can.
1680; art. 203, § 1, DC), che è
sempre un’eccezione al principio
naturale della capacità necessaria per
comprendere, decidere e realizzare la
donazione di sé stessi dalla quale nasce
il vincolo coniugale.
Ecco
quanto, venerati componenti del Tribunale
della Rota Romana, desideravo esporvi in
questa circostanza solenne e a me sempre
tanto gradita. Nell’esortarvi a
perseverare con alta coscienza cristiana
nell’esercizio del vostro ufficio, la
cui grande importanza per la vita della
Chiesa emerge anche dalla cose testé
dette, vi auguro che il Signore vi
accompagni sempre nel vostro delicato
lavoro con la luce della sua grazia, di
cui vuol essere pegno l’Apostolica
Benedizione, che a ciascuno imparto con
profondo affetto. |